Esenzione Imu prima casa, per la Cgt Piemonte basta che i due alloggi siano «iscrivibili» come uno solo.
Secondo la sentenza 199/1/2023 della Cgt del Piemonte, depositata il 5 maggio scorso, l’abitazione principale composta da due unità immobiliari separate ma utilizzate in modo unitario dal proprietario è esente dall’Imu. Ciò è dovuto alla normativa che richiede la presenza di un’unica unità immobiliare iscritta o iscrivibile in catasto. La decisione è stata presa dal Presidente Giacalone e dal Relatore Paladino.
La vicenda riguardante un villino costituito da due distinte unità immobiliari interconnesse ma destinate all’uso unitario dell’occupante. Il Comune ha contestato l’esenzione Imu per una delle due unità, citando il disposto dell’articolo 13, Dl 201/2011 che esentava la casa che costituisce un’unica unità immobiliare iscritta o iscrivibile in catasto. Il contribuente si è difeso opponendo che il richiamo della norma Imu non si limita all’unità già iscritta come fabbricato unico, ma si estende anche a quella potenzialmente iscrivibile.
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La Cgt di secondo grado ha deliberato in favore del contribuente, apportando una riforma sostanziale rispetto alla decisione di primo grado. Anche se la tesi dei giudici della corte d’appello potrebbe sembrare ragionevole, il punto cruciale è che la presupposizione dell’unità immobiliare, introdotta con l’obiettivo di prevenire la giurisprudenza indulgente della Cassazione in materia di Ici, potrebbe essere elusa con facilità se applicata in modo universalmente restrittivo. Si ritiene piuttosto che lo spirito della norma sia quello di tutelare l’esenzione in situazioni in cui il contribuente attenda ancora l’accatastamento di edifici di nuova costruzione. Il nostro approccio professionale mira a fornire una soluzione giuridica accurata ed equa.
In presenza di diverse titolarità, ad esempio tra coniugi, la fusione delle unità immobiliari potrebbe incontrare delle problematiche. Tuttavia, si potrebbe effettuare un accatastamento unitario ai fini fiscali, assegnando una quota di rendita a ciascuna unità. In tal modo, si eviterebbe il rischio di riconducibilità dell’immobile a una categoria di lusso, escludendo l’attribuzione dell’esenzione fiscale. L’obiettivo finale è quello di garantire la corretta gestione e l’applicazione delle normative in vigore.
Nel caso in cui non vi siano impedimenti alla fusione delle unità, si ritiene che la soluzione più coerente con l’evoluzione legislativa sia quella che identifica l’accatastamento unitario come condizione necessaria per l’esenzione Imu (sentenza n. 34813/2022 della Cassazione). È importante notare che nella fattispecie decisa dalla Corte piemontese il contribuente aveva comunque provveduto all’adempimento, senza presentarsi il caso di immobile di lusso.