L’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) ha ampliato il suo impegno per la trasparenza fiscale includendo l’ambito delle valute digitali.
Il Crypto-Asset Reporting Framework (CARF), pubblicato venerdì 8 giugno, stabilisce le linee guida per la condivisione di informazioni riguardanti le criptovalute, le monete elettroniche e le valute digitali delle banche centrali.
Questo ulteriore passo dell’OCSE mira ad assicurare che tutti i beni finanziari siano soggetti alle stesse norme e regolamentazioni fiscali, promuovendo la trasparenza e la lotta contro l’evasione fiscale.
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In aggiunta, è stato reso noto che sono state apportate le prime modifiche al Common Reporting Standard (Crs), dal momento della sua adozione nel 2014.
Nell’ambito dell’Unione Europea, l’implementazione del Carf sarà effettuata a partire dal 1° gennaio 2026, in accordo con le scadenze previste dal regolamento MiCA in materia di mercati delle cripto-attività. Tale notizia è stata riportata su ItaliaOggi del 16 maggio.
La recente revisione completa del Crs rappresenta un passo significativo per garantire la trasparenza fiscale a livello globale.
Con oltre sette anni di esperienza alle spalle e la crescente evoluzione dei mercati finanziari, l’Ocse, in collaborazione con i paesi del G20, ha proposto un nuovo quadro di scambio automatico standardizzato di informazioni fiscali sulle transazioni in criptovaluta.
Tale quadro, noto come Carf, mira a garantire l’effettiva implementazione del Crs ed è stato condiviso con giurisdizioni partecipanti, istituzioni finanziarie e altre parti interessate. Inoltre, sono stati introdotti emendamenti al Crs per garantirne la coerenza e il coordinamento tra le giurisdizioni coinvolte.
Questi sviluppi rappresentano un passo importante verso una maggiore equità fiscale e la riduzione dell’evasione fiscale a livello internazionale.
Il Carf è un’importante iniziativa che si compone di tre elementi cruciali.
- Il primo prevede l’integrazione di specifiche norme all’interno della legislazione nazionale, allo scopo di raccogliere informazioni dai fornitori di servizi di segnalazione di criptovalute con collegamenti di rilievo per la giurisdizione in cui viene applicato il Carf.
- Il secondo aspetto fondamentale è rappresentato dall’Accordo Multilaterale tra le autorità competenti per lo scambio automatico di informazioni in base al Carf (Carf Mcaa).
- Infine, il terzo elemento prevede l’utilizzo di uno schema Xml elettronico da parte delle autorità competenti per lo scambio di informazioni Carf, così come da parte dei fornitori di servizi per segnalare tali informazioni alle autorità fiscali. In questo modo, il Carf si configura come un’importante iniziativa che cerca di facilitare lo scambio di informazioni e di contrastare efficacemente l’evasione fiscale.
La normativa nazionale è stata articolata in base a quattro fondamentali pilastri.
- Il primo riguarda l’ambito di scambio delle criptovalute.
- Il secondo stabilisce le entità ed i singoli soggetti agli obblighi di raccolta e comunicazione dei dati.
- Il terzo si concentra sulle transazioni soggette a segnalazione e sulle relative informazioni da veicolare.
- Infine, il quarto pilastro deline la procedura di due diligence per l’individuazione degli utilizzatori di criptovalute, finalizzata alla determinazione delle giurisdizioni fiscali pertinenti ai fini della segnalazione e dello scambio.
In concomitanza con il Carf, sono state implementate significative modifiche al Common Reporting Standard, al fine di includere nuove attività, prodotti e intermediari finanziari, come valide alternative ai tradizionali strumenti finanziari quali moneta elettronica e valute digitali.
Inoltre, sono state introdotte ulteriori miglioramenti per ottimizzare i risultati della rendicontazione all’interno del Crs, attraverso l’implementazione di requisiti di rendicontazione più dettagliati, la rafforzata applicazione delle procedure di due diligence e l’inclusione di una nuova categoria facoltativa di istituzioni finanziarie non soggette a rendicontazione, specificatamente per le organizzazioni non-profit.