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Esclusione dal regime forfettario

In questo articolo andiamo ad analizzare le cause di esclusione dal regime forfettario. Nel precedente articolo chiamato: quando conviene il regime forfettario: pro e contro

Uno dei requisiti che si conosce maggiormente per accedere al regime forfettario è il limite dei ricavi e compensi di 85.000 euro (aumentato dal 2023). Tuttavia il regime fiscale forfettario è più articolato di quello che si pensa; si devono non solo rispettare i requisiti fondamentali, ma anche conoscere le cause di esclusioni per non rischiare di dover fuoriuscire dall’anno successivo o non poter proprio accedere a questo regime.

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Partiamo dai requisiti con dei limiti numerici.

Di seguito andiamo ad analizzare le cause di Esclusione dal regime forfettario:

 

1. LIMITE 85.000 EURO

Rientri nel regime forfettario se inizi una nuova attività di impresa, arte o professione e presumi di conseguire ricavi o compensi non superiori a 85.000 euro.

Allo stesso modo se hai già avviato un’attività in regime forfettario dovrai rispettare questo limite per non fuoriuscire.

Attenzione: nel caso di più codici ATECO, il limite si calcola sommando i ricavi di tutti i codici ATECO.

Esclusione: se supero il limite cosa succede?

Se supero gli 85.000 ma rimango dentro ai 100.000 uscirai dal regime dall’anno successivo, se invece superi anche i 100.000 euro dovrai uscire in corso d’anno (e non è una cosa semplice! Quindi attenzione!)

2. LIMITE 20.000 EURO PERSONALE DIPENDENTE

Nel caso in cui volessi assumere un lavoratore dipendente o collaboratore puoi farlo, ma non devi sostenere più di 20.000 euro per queste spese.

3. LIMITE 30.000 LAVORO DIPENDENTE PRECEDENTE

Se hai avuto un reddito da lavoro dipendente o attività assimilate nell’anno precedente al momento di apertura della P.IVA devi verificare il reddito annuo lordo percepito. Questo importo infatti non deve superare i 30.000 euro (salvo il caso in cui il rapporto di lavoro non sia cessato, per dimissioni o licenziamento).

 Cause di esclusione

Una volta tenuto conto di questi limiti di fatturato, spese personale e reddito lavoro dipendente, è importante valutare la propria condizione personale per capire se si rientra in una causa di esclusione.

Non possono accedere al regime forfetario:

  • le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito
  • i non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente realizzato
  • i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi
  • gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte individualmente
  • le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro, fatta eccezione per chi inizia una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni.

In merito a quest’ultimo punto facciamo una precisazione: cosa significa “prevalente”?

L’agenzia delle entrate scrive che

“La causa ostativa opera a condizione che i ricavi/compensi conseguiti ovvero percepiti nell’anno (es.: nel 2022) dai datori di lavoro ovvero da soggetti ad essi riconducibili sono superiori al 50% del totale dei ricavi/compensi.”

La verifica della prevalenza deve essere effettuata al termine del periodo d’imposta. Quindi chi adotta il regime forfettario nel 2023 dovrà effettuare questo controllo al 31.12.2023 con la conseguenza che l’eventuale causa di esclusione opererà dal 2024.

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