Quando si pagano e non si pagano le tasse sulle cripto? Quali sono i guadagni soggetti a tassazione cripto e soprattutto quali non lo sono? Ma se esco in stablecoin e non in FIAT e che ovviamente è cashout sono soggetto a tassazione? In altre parole, se esco in stable, devo pagare le tasse?
Scopriamolo in questo articolo.
Vi ricordo innanzitutto che la nuova legge è entrata in vigore il 1 gennaio 2023 quindi queste considerazioni riguardano i movimenti che fai quest’anno per la dichiarazione del 2024.
Partiamo dalle cose più semplici per poi passare a quelle più complesse.
Se scambio cripto su cripto non devo pagare tasse, ma se cambio o spendo cripto per comprare altri beni o servizi o un NFT si devono pagare le tasse perché questo evento è fiscalmente rilevante.
In altri termini perché risulta una plusvalenza realizzata.
Anche la detenzione di cripto attività derivanti da stalking, Yield Farming, AirDrop, cashback ecc sono soggette a tassazione, e ancora, anche i conferimenti di cripto attività in società sono soggette a tassazione.
Se invece trasferisci tutte le tue cripto da un wallet ad un altro wallet sempre di tua proprietà questa fuoriuscita non comporta nessuna tassazione, ovviamente.
Non costituiscono realizzo il prelievo di cripto attività poste in essere per donazione o in seguito a successione.
Infine, non si pagano tasse cripto se le plusvalenze realizzate sono sotto la soglia di 2000€.
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Ora noi sappiamo che non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante, come già detto in precedenza, la permuta tra cripto attività aventi eguali caratteristiche e funzioni (scambio cripto su cripto appunto).
Ma le stable hanno caratteristiche e funzioni simili ad esempio a Bitcoin o Ethereum, e quindi se esco in stablecoin come funziona?
Dal mio punto di vista lo scambio cripto stablecoin è fiscalmente rilevante…
Ci stiamo portando avanti?
E cosa è cambiato rispetto a prima quando non lo erano?
Innanzitutto devi sapere che il Mi.Ca di cui si attende a brevissimo l’approvazione con entrata in vigore molto probabilmente dal 1 gennaio 2024 definisce una stablecoin una “elettronic money token or e-money token”
Ora questi token come sai mantengono un valore stabile pari a quelle della valuta fiat che vanno a rappresentare, ad esempio 1 EURC vale 1€, mentre un USDC vale 1$.
Questo porta a considerare per ragion di logica non aventi simili o uguali caratteristiche rispetto alle cripto come bitcoin e Ethereum.
Ora, la nuova legge italiano non ha espresso nulla in merito alla rilevanza fiscale dello scambio in stablecoin, ma a seguito delle definizioni espresse nella legge (è fiscalmente rilevante lo scambio tra cripto attività non aventi eguali caratteristiche e funzioni) si attende una circolare dell’agenzia delle entrate che entri nel merito della questione per chiudere il caso e considerare fiscalmente rilevante un cambio cripto-stablecoin…
tutto ciò alla luce delle definizioni del MiCa relative alla stablecoin che le riportano in una categoria differente da quelle delle cripto attività… ma anche differenti dalle currency token come Bitcoin.
Cioè mi spiego meglio: mentre con la normativa italiana potremmo far rientrare le stablecoin in una categoria stabilita dal mica come quelle delle currency token a cui appartengono BTC e ETH con la nuova definizione e entrata in vigore del Mica la distinzione sarà netta e portato le stablecoin avranno per definizione di legge funzioni e caratteristiche dalle currency token perchè saranno delle e-money token e pertanto saranno fiscalmente rilevanti.
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