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Quadro RW asset e redditi esteri: il ravvedimento è un rebus

Compilando in modo accurato il quadro RW per asset e redditi esteri e gli eventuali quadri connessi per i redditi RM, RL e RT

Compilando il quadro RW per asset e redditi esteri e gli eventuali quadri connessi per i redditi RM, RL e RT nella dichiarazione 2023, potrebbero emergere possibili irregolarità legate agli anni precedenti. In questo caso, è possibile correggere la situazione mediante il ravvedimento operoso.

È importante notare che il Decreto Bollette (articolo 21, comma 2, Dl 34/2023) ha introdotto una norma di interpretazione in materia di ravvedimento speciale (articolo 1, comma 176, legge 197/2022): ciò significa che è possibile scegliere tra due opzioni.

  • le violazioni sul monitoraggio fiscale sono escluse dal ravvedimento operoso speciale. Resta ferma, ovviamente, la possibilità di ricorrere a quello ordinario ex articolo 13, Dlgs 472/97;
  • le violazioni in materia di Ivie, Ivafe e imposte sui redditi di fonte estera, nonostante le violazioni sul monitoraggio, possono essere sanate ricorrendo al ravvedimento speciale da eseguire entro il prossimo 30 settembre, godendo, fra l’altro, della riduzione a 1/18 delle sanzioni, nonché della eventuale dilazione in 8 rate trimestrali.

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La tematica in questione risulta essere estremamente attuale, soprattutto a seguito dell’arrivo delle lettere di compliance nel corso degli ultimi mesi in riferimento al periodo di imposta 2019. Tale scambio di informazioni sui conti e sulle attività finanziarie basato sui Crs, nonostante possa destare alcune incertezze operative, non preclude in alcun modo la possibilità di avvalersi del ravvedimento. Anzi, queste comunicazioni mirano a promuoverne l’utilizzo. Di conseguenza, è necessario fare i conti con alcuni profili che richiedono particolare attenzione.

La questione relativa al mancato monitoraggio in presenza di più cointestatari è stata approfondita dalle comunicazioni di compliance riguardanti i conti finanziari non dichiarati. L’approccio dell’Agenzia, che prevede l’applicazione delle sanzioni sull’intero importo da ciascun cointestario anziché in proporzione alla quota di possesso, solleva alcune problematiche. Tale posizione, infatti, può generare un effetto moltiplicativo delle sanzioni che risulta ingiustificato soprattutto nel caso degli immobili, laddove ogni comproprietario può disporre solo della propria quota. È pertanto necessario trovare soluzioni più equilibrate e coerenti con le situazioni concrete.

In relazione ai beni immobili, la norma di esonero dal monitoraggio prevista dal Decreto Legge 193/2016 produce effetti specifici qualora non siano state registrate variazioni rispetto all’anno precedente. La suddetta disposizione incide sulla possibilità di sanare eventuali omissioni in merito alla dichiarazione dell’immobile, limitando la riduzione delle sanzioni RW al solo primo anno soggetto a potenziale accertamento. Si sottolinea, tuttavia, l’obbligo di regolarizzare quanto non versato a titolo di Ivie negli anni successivi. Un’informazione di carattere professionale, al fine di fornire indicazioni chiare e precise.

Nell’ambito della regolamentazione delle imposte reddituali, è importante considerare i periodi di imposta che potrebbero richiedere sanzioni, nonché le relative sanzioni imposte per i capitali non dichiarati che si trovano in Paesi black list. In ottemperanza all’articolo 12 del Dl 78/2009, la presunzione che i capitali in Paesi black list non dichiarati siano costituiti da redditi sottratti a tassazione comporta il raddoppio delle sanzioni e dei termini di accertamento. Tuttavia, risulta ragionevole sostenere che il ravvedimento operoso possa bloccare tale presunzione normativa, come evidenziato dalla circolare della Fondazione Nazionale dei Commercialisti del 15 luglio 2015 e da una recente sentenza del Ctr Lombardia del 22 febbraio 2023. Tuttavia, occorre segnalare che tale posizione viene contrapposta dall’ente delle Entrate, come indicato nell’interpello del 4 novembre 2016 n. 954-62/2016.

La faccenda del ravvedimento operoso sui beni esteri e le attività ad essi correlate richiede una minuziosa valutazione dei vari aspetti in gioco, nonché un’adeguata tempistica se si desidera usufruire dei vantaggi del ravvedimento speciale. È quindi indispensabile analizzare caso per caso le diverse situazioni, tenendo presente che il termine ultimo per aderire alle agevolazioni previste è fissato al prossimo 30 settembre. In questo contesto, professionalità e attenzione ai dettagli sono fondamentali per ottenere il risultato migliore.

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Estratto da ilsole24ore

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